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Enterprise risk management

Essendo il risk management un argomento multidisciplinare e intersettoriale riguarda ogni organizzazione di impresa che fa dei suoi processi aziendali l’arma vincente del proprio Core Business. Dati i diversi ambiti di applicazione in cui può essere esercitata, questa attività assume connotati riconducibili alla definizione di “enterprise”.
L’attività ha l’obiettivo di studiare ed affrontare i temi del rischio strategico, legale, procedurale, operativo, da molteplici punti di vista, partendo da quello manageriale, passando per la logistica, fino a quello burocratico. L’analisi va a fondo per approfondire i margini qualitativi e quantitativi delle fonti di rischio ravvisabili a vari livelli nell’impresa, estendendosi fino ad aspetti finanziari e di governance aziendale. Questo tipo di analisi conferisce all’azienda una consapevolezza sui margini di miglioramento e gli aspetti da sviluppare per rendere l’impresa più appetibile, solida e innovativa.

In sanità

L’Enterprise Risk Management contiene il Risk Management ma, grazie alla prima fase di contestualizzazione olistica, permette di individuare aree di intervento che non hanno prodotto danni ma che possono essere rese maggiormente efficienti. L’ERM permette di cogliere la specificità di ogni organizzazione per ridurre efficacemente i rischi e dall’altro di cogliere opportunità di business. L’ERM sanitario è la somma dell’EMR aziendale e delle attività clinical risk management già consolidate nelle strutture sanitarie.

Legge Gelli

Con la Legge Gelli n. 24 dell’8 Marzo 2017 recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, il legislatore ha riformato la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. I punti salienti della norma di rango primario definiscono i seguenti aspetti: Le strutture devono munirsi di un sistema di gestione del rischio sanitario e della sicurezza dei pazienti: devono avere un metodo idoneo a prevenire e gestire il rischio, delle buone pratiche di monitoraggio della sicurezza delle cure e un costante aggiornamento in materia. La norma è rivolta a tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie indipendentemente dalla loro dimensione e dal loro ambito di attività. Tutto il personale della struttura sanitaria è chiamato in prima persona all’attuazione della norma, la struttura sarà quindi responsabile degli errori commessi da ogni membro dell’organizzazione, per questo occorrono strumenti adeguati. Qui la distinzione tra ERM Sanitario e Clinical Risk Management. La struttura è responsabile civilmente della condotta dolosa di chiunque operi al suo interno. Tutte le strutture sanitarie devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, compresi coloro che svolgono attività di formazione. Tale copertura va estesa anche ad ogni tipo di prestazione attuata all’interno della struttura, comprese quelle in regime di convenzione. La legge Gelli impone che la polizza assicurativa obbligatoria debba prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nel 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purchè denunciati durante la vigenza temporale della polizza.

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