RCauto-1-1.jpg
08 Mar

RC Auto: di cosa si tratta e perché è fondamentale

Se sei proprietario di un’auto, non puoi fare a meno della garanzia Responsabilità Civile (r.c. auto): la circolazione dei veicoli è considerata un'attività potenzialmente pericolosa, perché può provocare incidenti con danni a cose e/o a persone. Perciò, per legge, chi pone in circolazione un veicolo deve obbligatoriamente assicurarsi.


Che cos’è la RC Auto?

La polizza r.c. auto è un contratto assicurativo obbligatorio che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che derivano dalla circolazione stradale. Questa polizza, in caso di sinistro, copre le richieste di risarcimento dei danni della vittima, evitando così che sia a tuo carico. L’assicurazione RC Auto, inoltre, presenta dei massimali per i risarcimenti e può essere integrata con altre garanzie accessorie. Queste garanzie supplementari servono per tutelarsi da altre situazioni non previste dalla RCA, come i danni ai cristalli, gli atti vandalici e il furto del veicolo.

La maggior parte delle polizze RC Auto hanno una durata di 12 mesi, e non sono rinnovabili per tacito assenso: alla scadenza dell’assicurazione è quindi obbligatorio ripristinare il contratto. È previsto però un periodo di tolleranza, durante il quale la validità della copertura viene estesa automaticamente per ulteriori 15 giorni. Finito questo periodo, in mancanza del rinnovo, la polizza diventa automaticamente nulla e si rischiano le sanzioni previste dal Codice della Strada.


Cosa copre la RC Auto?

La garanzia r.c. auto copre i danni che involontariamente provochi agli altri con la tua macchina, inclusi i tuoi passeggeri.


La RC Auto copre:

  • danni causati a terzi dalla tua auto in movimento
  • danni causati a terzi dalla tua auto da ferma o in sosta
  • danni causati dal rimorchio regolarmente agganciato alla tua auto

La RC Auto non copre:

  • danni causati con dolo (intenzionalità)
  • danni a cose di tua proprietà o appartenenti a tuoi familiari
  • danni alla tua auto
La compagnia assicurativa, inoltre, può rifiutarsi di risarcire il danno o rimborsarlo e rivalersi sull’assicurato nel caso l’incidente non venga segnalato entro 3 giorni, attraverso apposita comunicazione telefonica, email o tramite app, in base alle opzioni previste. È importante perciò segnalare immediatamente l’incidente.


RC Auto e bonus-malus

La maggior parte dei contratti di RC Auto si basano sul sistema bonus-malus, tramite cui viene stabilito annualmente il prezzo della polizza. Questo meccanismo prevede che al proprietario/avente diritto venga assegnata una precisa classe di merito in base ad una serie di requisiti, primo fra tutti il numero degli incidenti registrati durante il periodo di validità della polizza.

Complessivamente ci sono 18 classi, di cui l’ultima è quella più cara con un premio più elevato, mentre la prima è la migliore e la più economica. Ogni volta che si sottoscrive una nuova polizza si paga un premio assicurativo, il cui importo è calcolato in base a una serie di fattori, tra cui l’inquadramento della classe di merito. Ovviamente si inizia sempre con una categoria di partenza, la quale di solito è la quattordicesima.

Con questo sistema, l’assicurato viene premiato con un bonus, una classe di rischio inferiore a quella d’origine (ad esempio dalla seconda alla prima), qualora non sia stato riconosciuto responsabile di un sinistro nel corso dell’anno precedente. Al contrario, lo si penalizza con un malus, facendolo salire di due classi (ad esempio dalla seconda alla quarta), nel caso in cui abbia causato un incidente con responsabilità maggioritaria (oltre il 50%), obbligandolo a pagare un premio più alto al rinnovo annuale della polizza. Tuttavia, molte compagnie consentono la non applicazione del malus in caso di presenza nel contratto del bonus protetto, una formula che in caso di sinistro permette di tenere invariata la classe di merito maturata.

La Legge Bersani permette di usufruire di alcune agevolazioni per la classe di merito, infatti è possibile ereditare quella migliore all’interno dello stesso nucleo familiare. Gli unici requisiti richiesti sono che si tratti dello stesso tipo di veicolo, quindi auto con auto e moto con moto, inoltre entrambi gli assicurati devono avere un’unica residenza. Il 16 febbraio 2020, però, è entrata in vigore la nuova RC Auto Familiare, un insieme di norme che completano la legge Bersani. Vediamo insieme come funziona.


RC Auto familiare

Anche nota come “Bonus familiare”, la nuova r.c. auto familiare è entrata in vigore il 16 febbraio 2020, portando molte novità per gli automobilisti. Infatti ora, rinnovando un contratto di polizza o assicurando per la prima volta un veicolo nuovo o usato, è possibile acquisire la Classe di merito (CU) di un altro veicolo dello stesso proprietario o di un suo familiare stabilmente convivente.

Rispetto alla precedente Legge Bersani, ci sono due novità principali:
  • È possibile trasferire la Classe di merito anche tra veicoli appartenenti a tipologie diverse (auto, moto, ciclomotori o furgoni).
  • È possibile ereditare la Classe di merito sia in caso di acquisto di un nuovo veicolo, sia in fase di rinnovo di una polizza esistente, a condizione che l'Attestato di rischio (ATR) non includa sinistri con colpa negli ultimi 5 anni.
Viene così superato il classico sistema bonus-malus che tanto ha penalizzato i neopatentati: le compagnie assicurative, infatti, attribuivano in automatico ai neopatentati la classe di rischio più elevata e quindi più onerosa, sul presupposto che un automobilista appena patentato debba per forza essere meno abile alla guida e quindi causare più incidenti.


Come ottenere la RC Auto familiare?

Per poter sfruttare i grandi vantaggi di questa polizza occorre soddisfare alcune condizioni:
  • Bisogna essere proprietari sia del veicolo da assicurare, sia di quello dal quale si intende ereditare la classe di merito più vantaggiosa.
  • La polizza da cui si intende “importare” la classe di merito deve essere in corso di validità, e non può appartenere a un componente del nucleo familiare deceduto.
  • Questo benefit vale per le persone fisiche, ma non per le società commerciali.


RC Auto: cosa succede al passeggero?

Come detto precedentemente, la garanzia r.c. auto copre i danni che involontariamente provochi agli altri, con la tua macchina, inclusi i tuoi passeggeri. In caso di incidente stradale, infatti, anche il passeggero (detto “terzo trasportato”) può purtroppo subire dei danni. Per gestire anche queste eventualità, è prevista una regolamentazione che consente a questi soggetti di ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione in modo semplice e rapido.


Come funziona il risarcimento danni al terzo trasportato

Secondo il Codice delle Assicurazioni Private il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui si trovava come passeggero nel momento dell’impatto.

Secondo la norma, il terzo trasportato può chiedere il risarcimento solo ed esclusivamente se nell’incidente sono coinvolti almeno due veicoli. La norma nasce con l’intento di tutelare il terzo trasportato, soggetto debole, con l’applicazione del principio solidaristico. L’onere della prova del terzo trasportato può infatti essere definito semplificato: il soggetto coinvolto deve soltanto provare che si trovava a bordo del veicolo e di aver subito danni fisici. Indipendentemente dal fatto che la colpa dell’incidente sia ricaduta o meno sul guidatore dell’auto su cui stavano viaggiando, e a prescindere dal rapporto di parentela o amicizia con il conducente, i passeggeri possono chiedere un risarcimento soltanto in caso di danni fisici e non materiali.

Non è necessario, come detto prima, provare la colpa dell’incidente, e si può agire a prescindere dalla dinamica dell’incidente, dall’accertamento delle cause e dalle responsabilità dei soggetti coinvolti. I limiti al risarcimento Esistono delle limitazioni alla possibilità per il terzo trasportato di chiedere l’integrale risarcimento del danno all’assicurazione, nel caso in cui:
  • fosse consapevole della circolazione illegale del mezzo (nel caso di ladri, rapinatori, terroristi)
  • il terzo trasportato sia corresponsabile nell’aver causato il danno, per esempio non allacciando le cinture di sicurezza o il casco in moto
  • l’incidente rientri nella classificazione di “caso fortuito”: secondo dottrina e giurisprudenza maggioritaria deve essere inteso come “evento naturale, eccezionale ed imprevedibile, escludendo la condotta umana atta a causare l’evento, proprio perché nello stesso articolo vi è esplicitamente il richiamo a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti”.


Vuoi sapere di più su questa polizza e come viaggiare in completa sicurezza? Contattaci e prenota un appuntamento con un nostro esperto, risponderà a tutte le tue domande.

Richiedi informazioni

Accetto l'informativa sulla privacy