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24 Giu

Le implicazioni per il datore di lavoro durante e dopo il Coronavirus

L’infezione da coronavirus contratta in ambito lavorativo dà luogo all’indennizzo INAIL (art. 42 d.l. n. 18/2020):
a seguito del malcontento generato tra gli imprenditori dalla recente disposizione, l'INAIL ha precisato che la stessa non estenderebbe le responsabilità che ordinariamente gravano sul datore di lavoro, le quali sono e restano disciplinate dai principi vigenti in materia penale.
A puntualizzare l'assenza di estensione della responsabilità inoltre, il Parlamento, attraverso lo scudo penale, ha provveduto ad approvare una specifica norma volta a tutelare la figura imprenditoriale.

Se in tempo di Covid la premessa è questa, sarà il caso di andare a ripassare i presupposti per aversi una responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro.
Innanzitutto occorre accertare il nesso di causalità, secondo il quale dovrebbe sussistere un rapporto di causa ed effetto tra l'azione (o la condotta) e l'evento, affinché la condotta stessa sia punibile; in secondo luogo dovrebbe sussistere l'imputabilità all'imprenditore, quantomeno a titolo di colpa, della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Dettate le doverose condizioni, è il caso di sottolineare che la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

Sul piano giuridico, seppur difficile pretendere negli ambienti di lavoro il "rischio zero", in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro, e quindi la responsabilità oggettiva.

Venendo al punto di vista assicurativo, invece, il nuovo regime ha costretto gli imprenditori a rivedere la tabella dell'incidenza dei rischi: in certi contesti il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non è eliminabile, neanche mediante l’adozione di strumenti volti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore, ma in altri casi il datore di lavoro ha potuto adeguare le proprie tecniche di prevenzione e rendere più performante l'intera produzione, trasferendo il rischio, limitandolo, o rivedendo il piano della produzione per eliminarlo definitivamente.

In questo periodo, Yodha, per mezzo dei propri consulenti, aiuta gli imprenditori a rivedere ed adeguare le coperture assicurative ai nuovi rischi, legati alla produzione, ai dipendenti, alle nuove minacce che potrebbero compromettere l'operatività delle aziende più virtuose.

E se stai pensando che alla tabella dell'incidenza dei rischi della tua attività, non hai mai pensato, ricorda che non è mai troppo tardi per affrontare questo tipo di analisi.

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